L’IMU è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, a esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Essa è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’Imu è stata introdotta dal 2012 in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A partire dal 2014 e fino al 2019 l’IMU è stata individuata dalla Legge 27/2013 n. 147 quale imposta facente parte insieme al tributo per i servizio indivisibile (Tasi) e alla tassa sui rifiuti (Tari) dell’imposta unica comunale (Iuc).
La legge n. 27/2019 n. 160 ha abolito a decorrere dal 2020 la Iuc e la Tasi. Sono invece rimasti in vigore gli altri su tributi vale a dire la Tari e l’Imu. L’Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale con esclusione della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano dove continuano ad applicarsi l’imposta immobiliare semplice (Imis) e l’imposta municipale immobiliare (Imi) art. 1 comma 739 Legge 160/2019.
Come si calcola
L’Imu si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore benale in comune commercio dal 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dalla lozione degli strumenti urbanistici.
I comuni con proprio regolamento possono determinare periodicamente i valori benali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine della limitazione del potere di accertamento nel caso in cui l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivabili la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicatore pari a 135.
Il comune determina le aliquote dell’IMU annualmente con delibera del consiglio comunale. L’aliquota dell’IMU in una misura standard può essere modificata dall’ente in aumento o in diminuzione entro i margini di manovrabilità stabilita dalla legge.
Esenzioni
Le ipotesi di esenzioni dall’Imu sono:
Immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9.
- Fabbricati con destinazione a usi culturali.
- Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze.
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede.
- Fabbricati appartenente a Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito.
Sono inoltre esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (Art. 1 comma 758 Legge 160/2019):
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
terreni agricoli a destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati merce sono esenti dall’Imu. I comuni inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’Imu:
immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro Ente territoriale o a Ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari.
Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche con durata superiore ai sei mesi.
Quando si paga
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Deve essere versata i due rate, la prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere corrisposta entro il 16 dicembre di ciascun anno, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. E inoltre possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Come si paga
Il versamento dell’Imu deve essere effettuato attraverso:
modello F24
bollettino di conto corrente postale
bollettino di pagamento PagoPa