Sanzioni al codice della strada: cosa sono, tempi e modalità

credito pubblico

Il Codice della Strada – approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – si compone di 245 articoli. È accompagnato da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici. Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 ed è stato oggetto di modifiche ed aggiornamenti.

Il Codice della Strada, all’art. 1 esprime le finalità specifiche, dettate fondamentalmente dalla sicurezza e tutela della salute delle persone nonche’ la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale. Inoltre regola la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade.

L’accertamento di una violazione al CdS si compone di un preavviso e o di un verbale di contestazione oltre che un verbale per l’applicazione di eventuali sanzioni accessorie.

TEMPI DI NOTIFICA AL TRASGRESSORE

In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all’estero) dalla data d’accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall’accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine è prorogato primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d’esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il Comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

TEMPI DI PAGAMENTO

La Sanzione al CdS va da un minimo ad un massimo edittale da pagare entro 60 giorni dalla notifica. Decorso tale termine la sanzione viene raddoppiata.

Si ricorda che le Sanzioni al CdS, se pagate entro 5 giorni dall’avvenuta notifica, da diritto ad una riduzione pari al 30% del minimo previsto.

MODALITA’ DI NOTIFICA

  • consegna immediata di copia del verbale agli interessati (trasgressore e/o obbligato in solido), in caso di contestazione immediata;
  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali;
  • tramite pec.

MODALITA’ DI RICORSO

Avverso la sanzione al CdS può essere presentato ricorso in due modi distinti:

  • Al Prefetto, in carta semplice, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica da parte del proprietario oppure dal trasgressore;
  • Al Giudice di Pace, dopo pagamento del contributo unificato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica da parte del proprietario oppure dal trasgressore.

TEMPI DI PRESCRIZIONE

I tempi di prescrizione delle sanzioni al Cds sono di cinque anni dalla data di avvenuta notifica del verbale di contestazione al trasgressore.

E’ compito fondamentale dell’Ente accertatore curare l’avvenuta notifica onde evitare l’inesigibilita’ della violazione.

Attraverso la notifica dei verbali non incassati dall’Ente accertatore mediante avviso di messa in mora e/o successivamente di ingiunzione fiscale vengono rinnovati i termini di prescrizione degli stessi per ulteriore cinque anni.