Sanzioni amministrative diverse da quelle al CdS

credito pubblico

La procedura di accertamento e gestione delle violazioni amministrative è disciplinata dalla Legge n. 689/81 e s.m.. e riguarda, nello specifico, le violazioni a regolamenti comunali, ordinanze, ecc.).

L’accertatore nella redazione del verbale di contestazione dovrà riportare tutti i riferimenti ivi compreso l’importo del pagamento in misura ridotta.

Solitamente il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Dove non è previsto dalla norma il pagamento in misura ridotta è l’autorità competente che definisce l’ammontare della sanzione tra un minimo ed un massimo come previsto dalla Legge n. 689/81.

Avverso tali sanzioni può essere presentato ricorso, in carta semplice, al Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento.

TEMPI DI NOTIFICA AL TRASGRESSORE

Se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

MODALITA’ DI NOTIFICA

consegna immediata di copia del verbale agli interessati (trasgressore e/o obbligato in solido), in caso di contestazione immediata;

  • tramite servizio postale;
  • tramite messi comunali;
  • tramite pec

MODALITA’ DI RICORSO

Modalità per il ricorso:

  • AL PREFETTO (per violazioni al CdS) entro 60 gg dalla notifica
  • AL GIUDICE DI PACE (per violazioni al CdS) entro 30 gg dalla notifca
  • AL SINDACO (legge 689/81: violazioni a regolamenti comunali, ordinanze, ecc)

Si può presentare ricorso entro 60 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi art. 203 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata del verbale, che avviene al momento dell’accertamento della violazione.

Il documento rinvenuto sotto il tergicristallo del veicolo (preavviso), non può essere impugnato; occorre attendere la notifica del verbale (v. art. 201 C.d.S.).

RICORSO AL SINDACO – legge 689/81 (violazioni a regolamenti comunali, ordinanze, ecc)

CHI HA TITOLO PER PROPORRE RICORSO?

Il ricorso può essere proposto dal trasgressore (l’autore materiale della violazione) o dal coobbligato in solido (art. 14 L. 689/81).

QUANTO TEMPO C’E’ PER PRESENTARE IL RICORSO?

Si può presentare ricorso entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi dell’art. 18 della L.689/81. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata del verbale, che avviene al momento dell’accertamento della violazione.

TEMPI DI PRESCRIZIONE

I tempi di prescrizione delle sanzioni al Cds sono di cinque anni dalla data di avvenuta notifica del verbale di contestazione al trasgressore.

E’ compito fondamentale dell’Ente accertatore curare l’avvenuta notifica onde evitare l’inesigibilita’ della violazione.

Attraverso la notifica mediante avviso di messa in mora e/o successivamente di ingiunzione fiscale per i verbali non incassati dall’Ente accertatore -ENTRO IL TERMINE DEL QUINTO ANNO DALLA DATA DI NOTIFICA DEL VERBALE- vengono rinnovati i termini di prescrizione degli stessi per ulteriore cinque anni.