Le procedure operative per il recupero crediti

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FASE STRAGIUDIZIALE

1. Sollecito di pagamento

Il primo passo per recuperare un credito scaduto, è quello di scrivere lettera formale al debitore. Generalmente si scrive un primo sollecito dal tono cordiale, poi un secondo sollecito dal tono più deciso. I solleciti possono essere inviato a mezzo lettera o a mezzo strumenti digitali; poi, in caso di tentativo infuttuoso, anche  con telefonate effettuate da personale qualificato.

2. Costituzione in mora

Nel caso in cui il debitore non proceda con il pagamento del dovuto si invia un ultimo sollecito con la costituzione in mora. La messa in mora, prevista all’art. 1219 codice civile, si traduce nella redazione di una lettera avente valore legale da recapitare al debitore moroso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano o posta elettronica certificata. Con la lettera si informa il debitore che. qualora non dovesse pagare quanto dovuto entro il termine indicato nel documento, si procederà al recupero del credito per via giudiziale.

3. Interventi telefonici

In caso di sollecito epistolare infruttuoso, la società di recupero crediti può puntare al sollecito telefonico che mira a entrare in contatto con il debitore, attraverso l’intervento di operatori specializzati e nel pieno rispetto della normativa legislativa e deontologica vigente, e sollecitare in via bonaria il pagamento di quanto dovuto. L’operatore deve presentarsi chiaramente e indicare il credito per il quale sta eseguendo il sollecito; deve anche specificare chi è il creditore che si è rivolto a lui per recuperare il suo credito. Le telefonate non possono essere fatte con numero sconosciuto oppure con una voce registrata.

4. Invito al contatto

Gli agenti di recupero crediti, attraverso il contatto “fisico” con il debitore, prendono visione della reale situazione, verificano la fattibilità del recupero e tentano di concordare un piano di rientro, anche parziale o in forma rateale.

5. Incasso domiciliare del credito

L’attività di sollecito e recupero del credito può essere esercitata in modalità domiciliare, in contemporanea o successivamente all’attività di “phone collection”; consiste nella visita effettuata presso il domicilio del debitore,  con l’obiettivo di trovare una composizione bonaria della controversia. La visita domiciliare non può essere fatta in maniera invadente o aggressiva; deve essere effettuata in orario di lavoro: dalle ore 8 alle ore 20, nel rispetto della normativa e della deontologia vigente.

6. Visite domiciliari successive

Se il debitore si rifiuta di parlare con l’esattore o comunque decide di non trovare nessun accordo e pagare, la società di recupero crediti potrebbe inviare anche un altro esattore domiciliare.

7. Sollecito telefonico dello Studio Legale fiduciario

L’avvocato fiduciario per il recupero crediti è una figura professionale che può prestare assistenza in tutte le fasi della procedura volta a riscuotere il valore di beni e prestazioni. Lo Studio Legale fiduciario può redigere una lettera di sollecito che avverte il debitore che la pratica è stata presa in carico da avvocati, indica l’ammontare del debito, richiama le scadenze e concede al debitore un termine, entro il quale lo stesso può regolarizzare la sua posizione, con l’avvertenza che in mancanza di riscontro il creditore potrebbe procedere per le vie giudiziali. Spesso una lettera di sollecito scritta da un Avvocato professionista ottiene il recupero del credito.

8. Lettera monitoria dello Studio Legale fiduciario

Lo Studio Legale fiduciario può redigere una lettera di messa in mora diretta al debitore che non paga. Una lettera monitoria sottoscritta da un avvocato professionista ha molte probabilità di essere presa in considerazione dal debitore, il quale nella maggior parte dei casi si mette in contatto con il legale o con il creditore per saldare il proprio debito, per il timore di subire un’azione esecutiva.

9. Determinazione finale

Il creditore é sempre coivolto nei processi decisionali ce riguardano la pratica di recupero credito. Al termine di ogni fase di intervento é sempre aggiornato sugli esiti e sulle probabilità di recupero del credito e informato sull’opportunità o no di procedere nel recupero del credito e, in caso positivo, con quali mezzi. Spetterà sempre al creditore la decisione finale di continuare oppure interrompere l’azione esecutiva.

10. Attestato d’inesigibilità del credito, redatto dallo Studio Legale fiduciario.

Un credito viene considerato inesigibile nei casi in cui si verificano condizioni precise e certe che ne rendono praticamente impossibile la riscossione. La relazione rilasciata dalla società di recupero crediti attestante l’esito infruttuoso del intervento viene considerata documentazione valida al fine di comprovare l’inesigibilità del credito insoluto.

Oltre all’attestazione di inesigibilità, le società specializzate di recupero crediti sono in grado di offrire altri strumenti informativi utili a fornire la documentazione necessaria per supportare la dichiarazione di inesigibilità del credito insoluto, quali ad esempio gli accertamenti economico-patrimoniali specifici effettuati nei confronti del soggetto debitore (indagini di solvibilità del debitore, sui beni posseduti dallo stesso e sulle altre garanzie patrimoniali).

FASE GIUDIZIALE

Nel caso in cui la determinazione finale rilevi l’utilità di attivare la fase coattiva giudiziale, verrà dato seguito a:

– predisposizione e stampa moduli di “Ingiunzione fiscale”

L’ingiunzione fiscale é l’atto con cui, accertato il credito  con eventuali interessi e sanzioni, si intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata.

– eventuale notifica dell’ingiunzione fiscale.

L’ingiunzione fiscale può essere notificata tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore, ma anche direttamente dall’ente creditore o dal concessionario a mezzo posta. É soggetta ai termini di prescrizione propri del credito per il quale è stata emessa.

Il termine entro il quale occorre agire per contestare l’ingiunzione fiscale decorre dalla data di notifica della stessa ed è di:

  • 60 giorni se l’ingiunzione ha ad oggetto crediti tributari (per esempio Imu e Tasi); in questo caso l’opposizione si introduce con ricorso alla Commissione tributaria competente;
  • 30 giorni in tutti gli altri casi; l’opposizione si introduce con citazione dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base ai criteri competenza per materia e per valore.